Sez. 3, Sentenza n. 3714 del 21/11/2000 Cc. (dep. 29/12/2000) Rv. 218183 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Sostituto di imposta - Omesso versamento delle ritenute d'acconto - Reato di cui all'art. 2 legge n. 516 del 1982 - Entrata in vigore del D.Lgs. n. 74 del 2000 - Persistente illiceità penale - Esclusione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
L'omesso versamento delle ritenute d'acconto operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei propri dipendenti, sanzionato dall'art. 2 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, non è più previsto dalla legge come reato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 che ha diversamente disciplinato la materia dei reati tributari, e nel cui testo non figurano fattispecie di reato in continuità normativa rispetto a quella di cui al citato art. 2 della legge n. 516, espressamente abrogata dall'art. 25 del citato D. Lgs. n. 74.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)