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Sez. 1, Sentenza n. 46022 del 29/10/2004 Cc. (dep. 26/11/2004) Rv. 230160 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposti per la concessione - Residenza nel territorio dello Stato - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230160-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La residenza nel territorio dello Stato del condannato istante per l'affidamento in prova al servizio sociale non è prevista dalla legge come condizione per la concessione di detta misura alternativa. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento di inammissibilità dell'istanza presentata da persona non residente in Italia, emesso "de plano" dal Presidente del tribunale di sorveglianza a norma dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. (Nell'occasione, la Corte ha precisato che, essendo la presenza del condannato nel territorio dello Stato necessaria solo per l'esecuzione dell'affidamento in prova, spetta al tribunale di sorveglianza, nel contraddittorio delle parti, la verifica della sua disponibilità in tal senso e delle garanzie offerte al riguardo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)