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Sez. 1, Sentenza n. 16697 del 07/02/2007 Cc. (dep. 02/05/2007) Rv. 236511 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposto per la concessione - Residenza nel territorio dello Stato - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236511-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In materia di misure alternative alla detenzione, il giudice deve sempre verificare l'accoglibilità della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, anche in mancanza dell'indicazione del luogo di residenza da parte del condannato, in quanto la legge non prevede come condizione per la concessione di tale misura che il condannato istante sia residente nel territorio dello Stato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)