Sez. 2, Sentenza n. 31119 del 19/03/2025 Ud. (dep. 16/09/2025) Rv. 288560-01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE | Ricorso da parte di esponenti del tifo organizzato a pratiche di “sciopero del tifo” ed a cori denigratori verso la società calcistica di riferimento - Configurabilità del reato - Condizioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE
Integra il delitto di estorsione il ricorso, da parte dei promotori di un gruppo di tifosi organizzati, allo "sciopero del tifo", all'intonazione di cori offensivi o discriminatori e ad altre manifestazioni ostili, nel caso in cui tali condotte siano finalizzate ad esercitare indebite pressioni sulla dirigenza della squadra di calcio di riferimento per ottenere, mediante la compromissione della libertà decisionale della stessa, indebiti vantaggi, quali biglietti per gli incontri in trasferta, poi rivenduti a prezzo maggiorato, abbonamenti riservati e ingressi gratuiti, con corrispondente danno per la compagine sportiva, tale dovendo intendersi la possibile inflizione di sanzioni amministrative, conseguenti alla violazione del divieto, sancito dall'art. 1-quater, comma 7-bis, d.l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, di riservare parte dei biglietti per le partite da disputarsi in trasferta ai gruppi ultras.
Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/02/2003 num. 28 art. 1 quater com. 7, Legge 24/04/2003 num. 88 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)