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Sez. 1, Sentenza n. 36 del 09/01/1996 Cc. (dep. 21/02/1996) Rv. 203816 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - In genere | Poteri e obblighi - Interpretazione del giudicato - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203816-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - In genere

Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per finalità esecutive e, in particolare, per l'applicazione di cause estintive e per la revoca dei benefici condizionati. (Fattispecie relativa ad omessa indicazione esplicita, da parte dal giudice della cognizione, dell'episodio ritenuto più grave tra più violazioni della legge sul controllo degli stupefacenti, costituenti reato continuato: circostanza rilevante ai fini della revoca dell'indulto a norma del D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., DPR 16/12/1986 num. 865 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)