Sez. 1, Sentenza n. 132 del 05/12/2012 Cc. (dep. 04/01/2013) Rv. 253860 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Giudice dell'esecuzione - Interpretazione del giudicato - Verifica delle condizioni normative per l'accoglimento dell'istanza - Obbligo - Sussistenza - Fattispecie.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE
Il giudice dell'esecuzione quando sia richiesto dell'applicazione dell'indulto o comunque sia investito di un incidente di esecuzione ha il compito di interpretare il giudicato, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l'accoglimento o meno della richiesta. (In applicazione di tale principio la S.C. ha eliminato dal provvedimento di cumulo delle pene la circostanza aggravante dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 la cui esclusione era desumibile dalla motivazione della sentenza di condanna).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)