Sez. 2, Ordinanza n. 21894 del 02/08/2024 (Rv. 672177-01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Attraversamento di incrocio con luce semaforica rossa - Rilevazione fotografica effettuata in centro abitato mediante impianto semaforico di rilevamento automatico (c.d. PARVC) - Omessa previa approvazione dell'installazione e del posizionamento dell'apparecchio con delibera della giunta comunale - Contestazione differita della violazione - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazione dell'art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992 (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), qualora l'accertamento sia stato effettuato in centro abitato mediante rilevazione fotografica a mezzo di impianto semaforico automatico c.d. PARVC (Project Automation Red Violation Control) è illegittima la contestazione differita in
assenza di una preventiva approvazione dell'installazione e del posizionamento dell'apparecchio con delibera della giunta comunale perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga da parte dell'ente proprietario.
Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 146 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 5 com. 3, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 com. 1 lett. D CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2020 num. 267 art. 107, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 18/08/2020 num. 267 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)