Sez. 5, Sentenza n. 4751 del 09/04/1981 Ud. (dep. 22/05/1981) Rv. 148934 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MOMENTO CONSUMATIVO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MOMENTO CONSUMATIVO.*
In tema di emissione di assegni a vuoto, ai fini dell'applicazione dell'amnistia o del condono, deve farsi riferimento alla data di negoziazione del titolo, e non a quella, eventualmente diversa, che sia apposta sul titolo; cio perche e la negoziazione che costituisce il momento consumativo del reato. Qualora, tuttavia, la diversita delle due date non risulti da una prova rigorosa, l'uso dell'assegno deve considerarsi effettuato alla data risultante dal titolo.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)