Sez. 5, Sentenza n. 9450 del 11/07/1984 Ud. (dep. 30/10/1984) Rv. 166419 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MOMENTO CONSUMATIVO - RIFERIMENTO ALLA DATA DI NEGOZIAZIONE - DIVERSA DATA APPOSTA SUL TITOLO - CONSEGUENZE - APPLICAZIONE IN TEMA DI AMNISTIA O INDULTO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MOMENTO CONSUMATIVO - RIFERIMENTO ALLA DATA DI NEGOZIAZIONE - DIVERSA DATA APPOSTA SUL TITOLO - CONSEGUENZE - APPLICAZIONE IN TEMA DI AMNISTIA O INDULTO.*
In tema di emissione di assegno a vuoto, ai fini dell'applicazione dell'amnistia o del condono, deve farsi riferimento alla data di negoziazione del titolo e non a quella eventualmente diversa che sia apposta sul titolo stesso; ciò perché è la negoziazione che costituisce il momento consumativo del reato. Qualora, tuttavia, la diversità delle due date non risulti da una prova rigorosa, l'uso dell'assegno deve considerarsi effettuato alla data risultante dal titolo. (Conf mass nn 148934, 148930, sul momento consumativo del reato; (Conf mass nn 148928, 154837, ed ivi citate; (contra mass n 148683, ed altre citate pure sub 154837).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)