Sez. 1, Sentenza n. 22788 del 06/12/2004 (Rv. 578472 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - ORDINE DEI PRIVILEGI - IN GENERE | Credito per onorario professionale garantito da privilegio ex art. 2751 - Bis, cod. civ. - Concorso con credito garantito da ipoteca su autoveicoli - Prevalenza del credito per onorario professionale.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - ORDINE DEI PRIVILEGI - IN GENERE
In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, il credito per onorario professionale, assistito da privilegio ex art. 2751-bis, n. 2), cod.civ., deve essere preferito rispetto al credito garantito da ipoteca su di un autoveicolo, in quanto l'art. 2779, cod. civ., nel disciplinare il concorso di detta ipoteca con i privilegi indicati nell'art. 2778, cod.civ., la pospone a quelli menzionati nei primi dieci numeri di tale norma e, quindi, in tal modo, regola indirettamente il concorso tra l'ipoteca automobilistica ed i privilegi ex art. 2751-bis, cod.civ., attribuendo a questi ultimi collocazione preferenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2777 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2778 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2779
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)