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Sez. 1, Sentenza n. 1238 del 17/02/1996 (Rv. 495889 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - ORDINE DEI PRIVILEGI - IN GENERE | Crediti privilegiati di cui all'art. 2751 cod. civ. - Concorso con crediti pignoratizi - Prevalenza dei crediti pignoratizi.
Stato
decisa il 1996-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495889-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - ORDINE DEI PRIVILEGI - IN GENERE

L'art. 2777 cod. civ., nella formulazione introdotta con legge n. 426 del 1975, pur contemplando sia i crediti per spese di giustizia che quelli di cui all'art. 2751 bis cod. civ, distinguendoli, quanto all'ordine della prelazione, da tutti gli altri crediti elencati nel successivo art. 2778, attribuisce solo ai primi la prevalenza su ogni altro credito pignoratizio ed ipotecario, mentre per i secondi si limita a disporne la collocazione immediatamente dopo quelli per spese di giustizia; con la conseguenza che - in mancanza di un'espressa previsione di legge - resta ferma la prevalenza dei crediti pignoratizi su quelli di cui all'art. 2751 bis cod. civ...

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2777 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2778 CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)