Sez. 1, Sentenza n. 9429 del 10/08/1992 (Rv. 478493 - 01)
Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Ipoteca - Effetti - In genere | Immobili costituenti componenti di una azienda data in affitto - Ipoteca - Estensione - Crediti privilegiati mobiliari ex artt. 2751, n. 1 bis, 2776, 2777 cod. civ. - Prevalenza sulla ipoteca - Esclusione.
Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Ipoteca - Effetti - In genere
La preferenza, che l'art. 2808 cod. civ., attribuisce ai creditori ipotecari immobiliari, di essere soddisfatti sul prezzo di vendita dei relativi immobili non subisce deroga, a favore dei crediti privilegiati mobiliari previsti dall'art. 2751, n. 1 bis cod. civ., né in base all'art. 2776, né in base all'art. 2777, stesso codice, e si estende al reddito fornito dalla locazione degli immobili ipotecati, quali frutti civili dei medesimi, anche nel caso in cui tali immobili costituiscono una delle componenti di una azienda data in affitto, nonché agli interessi maturati sia sul prezzo di vendita sia sui frutti civili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2776 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2777 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2808
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)