Sez. L, Sentenza n. 575 del 29/01/1990 (Rv. 465041 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE - CREDITO DI UN ENTE PREVIDENZIALE VERSO UN PROPRIO COLLABORATORE PER LA RESTITUZIONE DI EMOLUMENTI INDEBITAMENTE CORRISPOSTI - CREDITO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 1224 COD. CIV. - OPERATIVITÀ - EFFETTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE - CREDITO DI UN ENTE PREVIDENZIALE VERSO UN PROPRIO COLLABORATORE PER LA RESTITUZIONE DI EMOLUMENTI INDEBITAMENTE CORRISPOSTI - CREDITO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 1224 COD. CIV. - OPERATIVITÀ - EFFETTI.*
Il credito di un ente previdenziale verso un proprio collaboratore (nella specie, dell'i.N.A.I.L. nei confronti di un medico che aveva svolto in suo favore attività di specialista ambulatoriale) per la restituzione di emolumento indebitamente corrisposti non ha natura di credito di lavoro e, pertanto, non è assoggettato alla disciplina dell'art. 429, terzo comma cod. proc. civ. e dell'art. 150, disp. Att. Dello stesso codice, in tema di rivalutazione monetaria, bensì a quella dell'art. 1224 cod. civ., con la conseguenza che detto ente, al fine di ottenere la liquidazione di danni maggiori di quelli presuntivamente corrispondenti agli interessi moratori, deve allegare circostanze collegate alle proprie funzioni istituzionali e congrui elementi circa le modalità di impiego dei mezzi finanziari, anche sulla base di fatti notori e, quindi, di presunzioni semplici, senza esclusione della possibilità che la Determinazione di detto maggior danno sia operata con riferimento al fenomeno della svalutazione monetaria, ma al di fuori di qualsiasi automatismo. (V 3004/86, mass n 446011; (V 3776/79, mass n 400219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 429, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 429
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)