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Sez. L, Sentenza n. 2252 del 27/02/1995 (Rv. 490760 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE | Note di qualifica - Essenza - Identificabilità in relazione col comportamento di adempimento del contratto - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490760-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE

L'essenza delle note di qualifica dei lavoratori - rispetto alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 2106 cod. civ. e all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, le quali, adottate sempre in via discrezionale dal datore di lavoro, si pongono in funzione di una determinata condotta del lavoratore in contrasto con il contratto di lavoro ed esigono il rispetto di un criterio di proporzionalità tra l'entità dell'infrazione e la misura della sanzione - è identificabile prevalentemente nella loro relazione col comportamento del lavoratore di adempimento del contratto, del quale costituiscono la valutazione complessiva, poiché il giudizio sulla personalità, il comportamento e la utilità di ogni dipendente in funzione delle caratteristiche proprie dell'impresa (giudizio che presenta aspetti di discrezionalità che fanno capo alla libertà di organizzazione del datore di lavoro), resta circoscritto alla qualità della prestazione che il lavoratore deve fornire, ai sensi dell'art. 2094 cod. civ., quale collaboratore del datore di lavoro, con la diligenza di cui all'art. 2104, e quando è negativa non presuppone necessariamente un grave inadempimento, essendo di norma sufficiente tutta una serie di comportamenti rivelatori e significativi di negligenza e di scarso interesse per il lavoro. In particolare a tale valutazione annuale dei lavoratori concorrono una pluralità di indici che non possono ridursi al dato quantitativo, e quindi comparativo, della prestazione lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva accolto la domanda del lavoratore - un cassiere di banca - di contestazione dell'attribuzione della qualifica di "mediocre", per vizi di motivazione e in particolare perché aveva presupposto l'impossibilità di una distinzione tra quantità e qualità del lavoro e aveva omesso di valutare, o aveva ingiustificatamente sottovalutato, elementi concernenti la disponibilità del lavoratore, la sua collaborazione, la sua adesione alle direttive dei superiori, e incidenti anche sulla comprensione con i compagni di lavoro e il pubblico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)