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Sez. L, Sentenza n. 5289 del 06/06/1996 (Rv. 498007 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - IN GENERE | Note di qualifica - Valutazioni relative - Sindacabilità in sede giurisdizionale - Condizioni - Deduzione della diminuzione del punteggio attribuito rispetto a quello dell'anno precedente - Insufficienza.
Stato
decisa il 1996-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498007-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - IN GENERE

La sindacabilità, in sede giurisdizionale, delle valutazioni concernenti le note di qualifica del dipendente, in relazione all'osservanza o meno da parte del datore di lavoro delle regole formali o sostanziali poste dalla legge o dalla contrattazione collettiva applicabile, nonché il rispetto dell'obbligo generale di correttezza e buona fede, presuppone l'assolvimento da parte del lavoratore dell'onere di indicare le particolari circostanze dalle quali possa desumersi la violazione di tale obbligo o delle regole anzidette; a tal fine non può ritenersi sufficiente la deduzione della diminuzione del punteggio attribuito rispetto a quello assegnato nell'anno precedente, circostanza questa che non vale di per sè a dimostrare l'arbitrarietà del mutamento di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)