Sez. L, Sentenza n. 12624 del 19/05/2008 (Rv. 603260 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Esenzione dall'obbligo del minimale contributivo - Tassatività delle ipostesi normativamente previste - Sospensioni di attività aziendale senza intervento della Cassa integrazione guadagni - Esclusione - Condizioni - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Tra le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo in edilizia, elencate dall'art. 29 del d.l. n. 244, del 1995, convertito in legge n. 341, del 1995, e dal d.m. 16 dicembre 1996, da considerare tassative, vanno ricomprese anche le sospensioni di attività aziendale senza intervento della Cassa integrazione guadagni, purchè preventivamente comunicate agli enti previdenziali in modo da consentirne gli opportuni controlli. Ne consegue che l'omessa comunicazione determina l'inefficacia dell'esenzione e la vigenza dell'obbligo contributivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 29, Legge 08/08/1995 num. 341, DM Lavoro e previdenza sociale 16/12/1996
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)