Sez. L, Sentenza n. 5233 del 07/03/2007 (Rv. 595591 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Minimale contributivo per il settore edile - Art. 29 d.l. n.244 del 1995, conv. in l. n.341 del 1995 - Interpretazione costituzionalmente corretta - Portata e ambito.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di minimale contributivo previsto, nel settore edile, dall'art. 29 del decreto-legge n.244 del 1995, convertito in legge n.341 del 1995, è necessario scindere le due ipotesi ivi previste, quella della sospensione dell'attività, per la quale deve sussistere il presupposto dell'obbligo della retribuzione corrispettivo, obbligo che non sussiste nelle ipotesi di sospensione debitamente comunicate all'INPS in via preventiva ed oggettivamente accertabile, e quella della riduzione dell'attività, nella quale, sussistendo una retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione. L'interpretazione adottata, seppure estende la portata dell'art. 29 citato, è l'unica che appare costituzionalmente corretta ed evita disparità di trattamento tra grandi e piccole imprese.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/05/1995 num. 244 art. 29, Legge 08/08/1995 num. 341
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)