Sez. L, Sentenza n. 1301 del 24/01/2006 (Rv. 587056 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Accordo tra datore di lavoro e lavoratore per una consensuale temporanea sospensione del rapporto di lavoro - Minimale contributivo per il settore edile - Applicabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In caso di accordo tra datore di lavoro e lavoratori per una consensuale temporanea sospensione del rapporto di lavoro, nel quale, sia pur temporaneamente, non sorge, in dipendenza del rapporto di lavoro, né l'obbligazione di prestare lavoro, né l'obbligazione di corrispondere la retribuzione, non è dovuta alcuna contribuzione all'ente previdenziale per il periodo di sospensione, neppure nella misura corrispondente al minimale contributivo, quale previsto, nel settore edile, dall'art. 29 del decreto-legge n.244 del 1995, convertito in legge n.341 del 1995.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 29, Legge 08/08/1995 num. 341
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)