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Sez. 2, Sentenza n. 2681 del 22/10/1973 (Rv. 366176 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE (NOZIONE).*
Stato
decisa il 1973-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366176-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE (NOZIONE).*

Ai fini dell'osservanza della disciplina legale delle distanze stabilite dall'art 873 cod civ, deve intendersi per costruzione non soltanto l'opera che abbia le caratteristiche di un edificio o di altra fabbrica - anche se realizzato mediante l'impiego di materiale diverso dalla muratura - ma ogni altra opera che, per la sua struttura e destinazione, ancorche difetti di una propria individualita ed autonomia, in quanto costituente un semplice accessorio del fabbricato, abbia carattere di permanenza e di stabilita, in modo da assumere Rilevanza concreta in ordine alla finalita della norma che e quella di evitare dannose e pericolose intercapedini. (Conf 188/73, mass n 361981).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)