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Sez. 2, Sentenza n. 188 del 19/01/1973 (Rv. 361981 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1973-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361981-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE - NOZIONE.*

Ai fini dell'osservanza della disciplina legale delle distanze stabilite dall'art 873 cod civ, per costruzione deve ritenersi ogni opera edilizia, sia essa eseguita in muratura, sia mediante l'impiego di materiale diverso, che per la sua struttura e destinazione, abbia carattere di consistenza e stabilita, in modo da assumere Rilevanza concreta in ordine alla finalita della norma, che e quella di evitare dannose e pericolose intercapedini. (Conf 793/70, mass n 346098).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)