Sez. 2, Sentenza n. 4138 del 15/07/1985 (Rv. 441662 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE - STRUTTURE ACCESSORIE - RILEVANZA - CONDIZIONI - VIOLAZIONE DELLE DISTANZE PER EFFETTO DELLA REALIZZAZIONE DI DETTE STRUTTURE - INDAGINE SULLA CONCRETA PERICOLOSITÀ O DANNOSITÀ DELL'INTERCAPEDINE - IRRILEVANZA.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE - STRUTTURE ACCESSORIE - RILEVANZA - CONDIZIONI - VIOLAZIONE DELLE DISTANZE PER EFFETTO DELLA REALIZZAZIONE DI DETTE STRUTTURE - INDAGINE SULLA CONCRETA PERICOLOSITÀ O DANNOSITÀ DELL'INTERCAPEDINE - IRRILEVANZA.*
Nel calcolo della distanza minima fra costruzioni, posta dall'art. 873 cod. civ. o da norme regolamentari di esso integrative, deve tenersi conto anche delle strutture accessorie di un fabbricato (nella specie, scala esterna in muratura), qualora queste, presentando connotati di consistenza e stabilità, abbiano natura di opera edilizia. Pertanto, la violazione delle suddette norme, ed il conseguente diritto del proprietario confinante di ottenere il ripristino della situazione precedente, devono essere ravvisati anche nel caso di realizzazione delle indicate strutture accessorie ad una distanza inferiore a quella minima prescritta, restando pure in questa ipotesi irrilevante ogni indagine sulla concreta pericolosità o dannosità dell'intercapedine (da presumersi alla stregua dell'accertamento della violazione medesima). (V 2681/73, mass n 366176; (V 793/70, mass n 346098; (V 461/68, mass n 331455).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)