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Sez. 3, Sentenza n. 3625 del 21/12/1998 Cc. (dep. 17/02/1999) Rv. 212521 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE | Possibilità di dedurre il vizio in oggetto anche ex lett. c art. 606 cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212521-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE

In tema di ricorso per cassazione, il difetto di motivazione può essere dedotto esclusivamente alla stregua della lettera E) del primo comma dell'art. 606 cod.proc.pen., dal momento che tale norma opera una previsione specifica, che rende, conseguentemente, inapplicabile quella di carattere generale cui si fa riferimento alla lettera C) del medesimo articolo.Il codice del 1989, infatti, modificando sul punto l'impianto del previgente ordinamento processuale, ha previsto un autonomo e limitato motivo di ricorso in sede di legittimità per vizio di motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. E, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)