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Sez. U, Sentenza n. 930 del 13/12/1995 Ud. (dep. 29/01/1996) Rv. 203428 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancanza della motivazione | Sindacato sul vizio di motivazione - Compito del giudice di legittimità - Indicazione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203428-01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancanza della motivazione

In tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)