Sez. 1, Sentenza n. 2096 del 18/10/1982 Cc. (dep. 17/11/1982) Rv. 156200 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REGIME DI SEMILIBERTÀ - AMMISSIONE - PRESUPPOSTI - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - ESTREMI.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REGIME DI SEMILIBERTÀ - AMMISSIONE - PRESUPPOSTI - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - ESTREMI.*
Nell'Esercizio del potere discrezionale di ammettere il detenuto al regime di semilibertà, il magistrato di sorveglianza è tenuto a porre in evidenza, con motivazione congrua, anche se concisa, gli elementi concreti dai quali ha tratto il giudizio positivo in ordine ai progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento penitenziario, ai fini del suo graduale reinserimento nella società. (nella specie la Sezione di sorveglianza, rovesciando il criterio stabilito dalla legge, aveva disposto il regime di semilibertà del condannato sul presupposto che i progressi nel trattamento penitenziario non fossero altrimenti possibili). (V mass n 138221; (V mass n 141580).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)