Sez. 1, Ordinanza n. 62 del 16/01/1978 Cc. (dep. 08/03/1978) Rv. 138221 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - AMMISSIONE FACOLTATIVA ALLA SEMILIBERTA - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - AMMISSIONE FACOLTATIVA ALLA SEMILIBERTA - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Nell'Esercizio del potere discrezionale conferitogli per l'ammissione facoltativa al regime di semiliberta, il giudice deve evidenziare i progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento penitenziario, i quali consentano un giudizio prognostico positivo sul suo graduale inserimento nella societa, ad accertare motivatamente circa il tipo di attivita che il condannato stesso puo concretamente svolgere al fine di facilitare il suddetto inserimento. La motivazione dei provvedimenti in esame non puo quindi limitarsi a vuote formule di stile o al semplice richiamo dei testi normativi, ma deve dimostrare, con puntuale riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta valutazione di tutti gli elementi che hanno condotto all'accoglimento o alla reiezione dell'istanza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 148, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)