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Sez. 1, Ordinanza n. 355 del 08/02/1979 Cc. (dep. 24/03/1979) Rv. 141580 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - AMMISSIONE FACOLTATIVA ALLA SEMILIBERTA - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE - ELEMENTI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141580-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - AMMISSIONE FACOLTATIVA ALLA SEMILIBERTA - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE - ELEMENTI DI VALUTAZIONE.*

L'ammissione facoltativa al regime di semiliberta e disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, onde essa e condizionata alla sussistenza di concreti elementi di miglioramento della personalita del condannato da desumersi dall'osservazione che si effettua nel corso di tutta l'esecuzione. Nell'Esercizio del potere discrezionale conferitogli il giudice deve, percio, mettere in evidenza i progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento penitenziario i quali consentano un giudizio prognostico positivo sul suo graduale inserimento nella societa ed accertare motivatamente il tipo di attivita che il condannato stesso puo concretamente svolgere al fine di facilitare il suddetto inserimento. La motivazione dei provvedimenti in esame non puo, quindi, limitarsi a vuote formule di stile o al semplice richiamo di testi normativi, ma deve dimostrare, con puntuale riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta valutazione di tutti gli elementi che hanno condotto all'accoglimento o alla reiezione dell'istanza. (Conf mass n 138220; (Conf mass n 138221).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 13 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)