Sez. 3, Sentenza n. 1629 del 06/06/1973 (Rv. 364491 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - ISTANZA DI PARTE - NECESSITA - SEPARAZIONE D'UFFICIO - VIOLAZIONE DI PRINCIPI D'ORDINE PUBBLICO - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - ISTANZA DI PARTE - NECESSITA - SEPARAZIONE D'UFFICIO - VIOLAZIONE DI PRINCIPI D'ORDINE PUBBLICO - ESCLUSIONE.*
L'Esercizio del potere conferito al giudice dall'art 278 cod proc civ, di pronunziare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione e subordinato all'istanza degli interessati. Tuttavia, l'inosservanza di tale prescrizione, dettata nello esclusivo interesse della parte alla quale si e voluto rimettere la valutazione circa la convenienza del frazionamento della decisione, non comporta violazione di principi di ordine pubblico e non incide sulla realizzazione delle finalita essenziali del processo; finalita che non sono compromesse dalla scissione, sia pure irregolarmente disposta, del giudizio in due fasi, dalla quale non possono risultare vulnerati i principi fondamentali del sistema processuale ne pregiudicati i diritti di difesa delle parti. (Conf 706/71, mass n 350488).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)