diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 706 del 12/03/1971 (Rv. 350488 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN E SUL QUANTUM - PRESUPPOSTI - ISTANZA DEGLI INTERESSATI - NECESSITA - MANCANZA - VIOLAZIONE DI PRINCIPI DI ORDINE PUBBLICO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350488-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN E SUL QUANTUM - PRESUPPOSTI - ISTANZA DEGLI INTERESSATI - NECESSITA - MANCANZA - VIOLAZIONE DI PRINCIPI DI ORDINE PUBBLICO - ESCLUSIONE.*

L'Esercizio del potere conferito al giudice dall'art 278 cod proc civ di pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione e subordinato all'istanza degli interessati. Tuttavia, la inosservanza di tale prescrizione, dettata nell'esclusivo interesse della parte alla quale si e voluto rimettere la valutazione circa la convenienza del frazionamento della decisione, non comporta violazione di principi di ordine pubblico e non incide sulla realizzazione delle finalita essenziali del processo. Finalita che non sono compromesse dalla scissione, sia pure irregolarmente disposta, del giudizio in due fasi, dalla quale non possono risultare vulnerati i principi fondamentali del sistema processuale ne pregiudicati i diritti di difesa delle parti. (Conf 656'69, mass n 338910).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)