Sez. L, Sentenza n. 3489 del 08/06/1985 (Rv. 441121 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DEFINITIVA - NON DEFINITIVA - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA CON RISERVA DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL "QUANTUM" IN SEPARATO GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - RICHIESTA DI ESTENSIONE DEL GIUDIZIO ALLA LIQUIDAZIONE DEL "QUANTUM" DA PARTE DEL CONDANNATO - SENTENZA NON DEFINITIVA E SCISSIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLA SUL "QUANTUM" - LEGITTIMITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DEFINITIVA - NON DEFINITIVA - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA CON RISERVA DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL "QUANTUM" IN SEPARATO GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - RICHIESTA DI ESTENSIONE DEL GIUDIZIO ALLA LIQUIDAZIONE DEL "QUANTUM" DA PARTE DEL CONDANNATO - SENTENZA NON DEFINITIVA E SCISSIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLA SUL "QUANTUM" - LEGITTIMITÀ.*
La facoltà per il creditore di agire per conseguire una pronuncia di condanna generica, con riserva di instaurare separato giudizio per la liquidazione del quantum, deve essere riconosciuta anche con riguardo ai crediti di lavoro, non trovando preclusioni od ostacoli nel nuovo rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. In tal caso però il convenuto può chiedere - senza che ciò costituisca proposizione di domanda riconvenzionale - che la decisione sia estesa al quantum debeatur con conseguente Obbligo del giudice di decidere anche in ordine alla liquidazione del credito accertato, salva comunque l'eventualità che - una volta raggiunta la prova del diritto azionato la cui quantificazione prolungherebbe i tempi processuali - il giudice pronunci una sentenza non definitiva scindendo il giudizio sull'an da quello sul quantum. (V 5435/78, mass n 395199; (V 2681/75, mass n 376655; (V 2320/73, mass n 365635; (V 1629/73, mass n 364491).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)