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Sez. 3, Sentenza n. 4071 del 22/04/1998 (Rv. 514719 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Lesione dell'integrità personale - Danno biologico e danno patrimoniale - Distinte liquidazioni in relazione al danno complessivo - Liquidazione del danno patrimoniale subito da soggetto privo di reddito - Ricorso in via equitativa al criterio del triplo della pensione sociale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514719-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

In caso di evento lesivo dell'integrità personale, il danno biologico e quello patrimoniale attengono a due distinte sfere di riferimento: il primo riguardando il cosiddetto danno alla salute ed il secondo attenendo alla capacità di produrre reddito, talché il giudice deve procedere a due distinte liquidazioni e può scegliere per ciascuna di esse il criterio che ritiene più idoneo in relazione al caso concreto. Tuttavia, perché il risarcimento del danno sia completo e per altro verso non si traduca in un arricchimento senza causa, il giudice deve tener conto di tutte le particolarità della fattispecie e considerare che i due danni, pur se ontologicamente diversi costituiscono entrambi proiezione negativa nel futuro di un medesimo evento, sicché le liquidazioni degli stessi, pur se distinte, devono essere tenute presenti contemporaneamente affinché la liquidazione complessiva sia corrispondente al danno nella sua globalità che costituisce l'oggetto del risarcimento e del quale i due menzionati aspetti costituiscono due specifiche voci. In particolare, poi, con riguardo alla liquidazione del danno patrimoniale futuro subito da soggetto non titolare di alcun reddito di lavoro, ma dedito all'attività di studio, ben può il giudice di merito far riferimento, in sede di valutazione equitativa al criterio del triplo della pensione sociale, di cui all'art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 1977 n. 39.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)