Sez. 3, Sentenza n. 11790 del 09/06/2016 (Rv. 640172 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Vantaggio probatorio derivante dalla promessa di pagamento - Rinuncia - Mera offerta di prova - Insufficienza - Chiara volontà abdicativa - Necessità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO
La rinuncia al vantaggio probatorio derivante dalla promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. richiede un'inequivoca manifestazione di volontà abdicativa, non essendo sufficiente che la parte sollevata dall'onere di provare il rapporto fondamentale ne offra egualmente la prova
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)