Sez. 2, Sentenza n. 13039 del 23/06/2016 (Rv. 640174 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Vantaggio probatorio derivante dalla ricognizione - Rinuncia - Mera offerta di prova - Insufficienza - Chiara volontà abdicativa - Necessità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO
La rinuncia al vantaggio probatorio derivante dalla ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. richiede un'inequivoca manifestazione di volontà abdicativa, non essendo sufficiente che la parte sollevata dall'onere di provare il rapporto fondamentale ne offra egualmente la prova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)