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Sez. L, Sentenza n. 10816 del 14/10/1991 (Rv. 474201 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Ricorso alla interpretazione oggettiva ex art. 1369 cod. civ. - Condizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474201-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione

Nell'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune - censurabile in sede di legittimità per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione - il giudice del merito può far ricorso alla regola d'interpretazione oggettiva dettata dall'art. 1369 cod. civ., solo previa dimostrazione della insufficienza dell'interpretazione soggettiva secondo i criteri (aventi carattere prioritario) dettati dagli art. da 1362 a 1365 dello stesso codice. (Nella specie - concernente la questione della legittimità del licenziamento alla stregua di una clausola collettiva statuente la comunicazione al lavoratore del provvedimento disciplinare con lettera raccomandata entro un determinato termine - la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, censurandola per aver affermato senza adeguata motivazione l'ambiguità del dato letterale e per aver quindi ritenuto, alla stregua del detto criterio oggettivo, che la clausola richiedesse, nel termine fissato, la sola spedizione del provvedimento sanzionatorio, anziché la conoscenza di esso da parte del destinatario, in contrasto con la natura di atto unilaterale ricettizio propria del licenziamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)