Sez. L, Sentenza n. 15317 del 04/12/2001 (Rv. 550836 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Interpretazione contrastante con le connotazioni giuridiche proprie di un istituto legale - Illegittimità - Fattispecie relativa all'art. 88 c.c.n.l. del 1988 per il personale delle Ferrovie dello Stato, in tema di perfezionamento dei provvedimenti di variazione di funzioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è incensurabile in cassazione se sorretta da adeguata motivazione e conforme ai criteri soggettivi di ermeneutica contrattuale dettati dall'art. 1362 cod. civ.; tuttavia, non può sottrarsi a censura in sede di legittimità un'interpretazione di clausole di tali contratti che si ponga in contraddizione rispetto alle connotazioni giuridiche proprie di un istituto legale ovvero di un sistema legale entro il quale l'autonomia collettiva deve pur iscriversi coerentemente (nella specie, la sentenza di merito aveva interpretato l'art. 88 del c.c.n.l. del 1988 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato nel senso che il provvedimento di variazione di funzioni ivi previsto fosse configurato come atto di esercizio di un diritto potestativo unilaterale del datore di lavoro, rispetto al quale la comunicazione all'interessato restava irrilevante; la S.C. ha cassato tale decisione, in quanto fondata su un'interpretazione in contrasto con il principio, operante nell'ambito della disciplina legale del rapporto di lavoro subordinato, del carattere recettizio dell'atto unilaterale di assegnazione delle mansioni del lavoratore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Contr. Coll. 05/02/1988 num. 88
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)