Sez. 1 - , Ordinanza n. 11743 del 17/06/2020 (Rv. 657954 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Situazione di vulnerabilità - Minore età del richiedente - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell'individuazione di eventuali situazioni di vulnerabilità, nell'accertare il livello d'integrazione raggiunto in Italia dal richiedente, comparato con la situazione in cui versava prima dell'abbandono del paese di origine, deve valutarne la minore età, in considerazione della particolare tutela di cui gode nel nostro ordinamento il migrante minorenne, in specie ove sia non accompagnato, trattandosi di condizione di "vulnerabilità estrema", prevalente rispetto alla qualità di straniero illegalmente soggiornante nel territorio dello Stato, avuto riguardo all'assenza di familiari maggiorenni in grado di prendersene cura ed al conseguente obbligo dello Stato di adottare tutte le misure necessarie per non incorrere nella violazione dell'art. 3 Cedu. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, nell'escludere i presupposti per la protezione umanitaria, si era limitata a ritenere insufficiente l'inserimento sociale e lavorativo in Italia del richiedente, omettendo di verificare l'eventuale sua condizione di minore straniero non accompagnato).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 21/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)