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Sez. 1 - , Ordinanza n. 22771 del 20/07/2022 (Rv. 665522 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria - Presupposti - Richiedente minore al momento dell’ingresso in Italia - Raggiungimento della maggiore età nel corso del procedimento - Automatica esclusione della condizione di vulnerabilità legata alla minore età - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665522-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve valutare anche la minore età del richiedente al momento del suo ingresso in Italia trattandosi di elemento rilevante perché, come risulta da numerosi indici normativi, il minore rappresenta un soggetto vulnerabile, cosicché il raggiungimento della maggiore età nel corso del procedimento, i cui tempi non possono essere imputati al richiedente protezione, ne impongono comunque la considerazione.

Decreto Legisl. 21/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 com. 1 lett. H, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 21/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 21/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 19, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)