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Sez. 2, Sentenza n. 1393 del 12/09/1970 (Rv. 347166 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - IMPLICITA - PROPONIBILITA - PROPOSIZIONE DI DOMANDA TENDENTE A DENUNCIARE IL MANCATO RISPETTO DELLE DISTANZE IN UNA COSTRUZIONE - PRIMA UDIENZA - PRECISAZIONE CHE SI INTENDE OTTENERE LA DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE - MUTAMENTO DEL PETITUM - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347166-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - IMPLICITA - PROPONIBILITA - PROPOSIZIONE DI DOMANDA TENDENTE A DENUNCIARE IL MANCATO RISPETTO DELLE DISTANZE IN UNA COSTRUZIONE - PRIMA UDIENZA - PRECISAZIONE CHE SI INTENDE OTTENERE LA DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE - MUTAMENTO DEL PETITUM - ESCLUSIONE.*

Una domanda puo ritenersi proposta in giudizio, quando la relativa manifestazione di volonta, pur non essendo espressamente formulata, ne specificamente contenuta nelle conclusioni, possa desumersi implicitamente e indirettamente dal contenuto sostanziale delle deduzioni e delle richieste delle parti. Pertanto, non V'e mutamento di petitum, perche restano inalterati i termini della contestazione e non si da ingresso ad un nuovo tema di indagine, in ipotesi che alla prima udienza il procuratore dell'attore, che nell'atto introduttivo aveva denunciato, come lesivo del suo diritto di proprieta, il fatto, posto in essere dal convenuto, di una costruzione a distanza minore di quella legale, ed aveva invocato il rispetto del regolamento normativo delle distanze, abbia precisato che la domanda e diretta ad ottenere dal giudice l'ordine di demolizione delle opere costruite contra legem. (V 3415'68 mass n 336490, 1474'l8 mass n 333131, 2739'66 mass n 325219).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)