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Sez. 2, Sentenza n. 837 del 10/03/1976 (Rv. 379499 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - DESUNZIONE DELLA DOMANDA DALLE DEDUZIONI O RICHIESTE DELLA PARTE - LICEITA.*
Stato
decisa il 1976-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379499-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - DESUNZIONE DELLA DOMANDA DALLE DEDUZIONI O RICHIESTE DELLA PARTE - LICEITA.*

In tema di interpretazione delle domande giudiziali, puo ritenersi proposta una determinata domanda anche se la relativa manifestazione di volonta non sia specificamente formulata e contenuta nelle conclusioni, ma possa implicitamente o indirettamente essere desunta dalle deduzioni o richieste della parte, e tenendosi presente che la domanda giudiziale in genere comprende non soltanto cio che viene espressamente enunciato nel petitum, ma anche di ogni altro provvedimento che ne sia logica premessa. (Conf 1960/72, mass n 359066; (Conf 1393/73, mass n 347166).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)