Sez. U, Sentenza n. 24687 del 06/12/2010 (Rv. 615290 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Cessione volontaria di bene assoggettato ad espropriazione per pubblica utilità - Domande di pagamento, riliquidazione e integrazione dell'indennità - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 11 legge n. 241 del 1990 - Insussistenza - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In caso di cessione volontaria di bene immobile assoggettato ad espropriazione per pubblica utilità, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, anche nel vigore dell'art. 34, comma 3, lettera b) del d.lgs. n. 80 del 1998 (sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000), in relazione a tutte le controversie concernenti non solo il pagamento ma anche di riliquidazione o integrazione dell'indennità concordata, a norma dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971, in quanto le relative domande si fondano sul diritto soggettivo all'indennizzo per la perdita del bene che trova immediata tutela nello speciale modello procedimentale previsto da detta normativa, che non lascia margine di discrezionalità alla P.A. Nè, l'altra parte, la procedura di cessione volontaria, in considerazione del suo carattere vincolato rispetto ai parametri legali è assumibile agli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento le cui controversie, a norma dell'art. 11, commi 1 e 5, della legge n. 241 del 1990, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)