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Sez. 1, Sentenza n. 7757 del 21/10/1987 (Rv. 455601 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - CAMBIALI EMESSE A GARANZIA DI UN MUTUO NON EROGATO - RESTITUZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - AMMISSIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DEL RAPPORTO SOTTOSTANTE - CONSEGUENZE - RINUNCIA AD AVVALERSI DEI TITOLI COME PROMESSA DI PAGAMENTO EX ART. 1988 COD. CIV. - REGOLE ORDINARIE IN TEMA DI ONERE DELLA PROVA - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455601-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - CAMBIALI EMESSE A GARANZIA DI UN MUTUO NON EROGATO - RESTITUZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - AMMISSIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DEL RAPPORTO SOTTOSTANTE - CONSEGUENZE - RINUNCIA AD AVVALERSI DEI TITOLI COME PROMESSA DI PAGAMENTO EX ART. 1988 COD. CIV. - REGOLE ORDINARIE IN TEMA DI ONERE DELLA PROVA - APPLICABILITÀ.*

Nella controversia promossa per conseguire la restituzione di cambiali, che si assumano emesse a garanzia di un mutuo in concreto non erogato dal convenuto, il comportamento di quest'ultimo, consistente nell'ammettere detto rapporto sottostante e sostenere l'adempimento degli obblighi ad esso inerenti, implica rinuncia ad avvalersi dei titoli come promessa di pagamento, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1988 cod. civ., e comporta quindi, in applicazione delle comuni regole in tema di prova, l'Onere di fornire la dimostrazione di detto adempimento. (V 4121/85, mass n 441647; (V 3585/79, mass n 399995).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)