Sez. L, Sentenza n. 4918 del 16/07/1983 (Rv. 429807 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" - OMISSIONE - NULLITÀ DELLA CITAZIONE - ESCLUSIONE - SUCCESSIVA SPECIFICAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" - OMISSIONE - NULLITÀ DELLA CITAZIONE - ESCLUSIONE - SUCCESSIVA SPECIFICAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
La mancata indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda, a differenza della mancata Determinazione della cosa oggetto di questa, non determina nullità della citazione e può utilmente essere rimossa attraverso una successiva specificazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)