Sez. 1, Sentenza n. 5985 del 13/10/1986 (Rv. 448334 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - MANCANZA DI COMPIUTA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DOMANDA - SUCCESSIVA INTEGRAZIONE CON GLI SCRITTI DELL'OPPONENTE - NULLITÀ DELLA OPPOSIZIONE - INSUSSISTENZA.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - MANCANZA DI COMPIUTA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DOMANDA - SUCCESSIVA INTEGRAZIONE CON GLI SCRITTI DELL'OPPONENTE - NULLITÀ DELLA OPPOSIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Con riguardo all'atto di opposizione avverso l'ordinanza irrogativa di sanzione amministrativa, di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, la Mancanza di una compiuta esposizione dei fatti e delle ragioni della domanda, che venga colmata con i successivi scritti dell'opponente, non spiega effetti invalidanti, tenuto conto che la suddetta lacuna non è inclusa fra le cause di nullità della domanda (artt. 163 e 164 cod. proc. civ.), e che il giudizio pretorile, introdotto da quell'opposizione, obbedisce a criteri di minore rigore formale, anche per la non obbligatorietà della difesa tecnica. (V 4918/83, mass n 429807).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)