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Sez. 1 - , Ordinanza n. 7105 del 12/03/2021 (Rv. 660795 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Dovere di cooperazione istruttoria del giudice - Contenuto - Censura in sede di legittimità - Onere di allegazione del ricorrente - Distinzioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660795-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l'indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell'ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l'inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio. Diversamente, nel caso in cui il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)