diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 2457 del 03/02/2021 (Rv. 660373 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Trattenimento del richiedente protezione internazionale - Proroga - Valutazione della tempestività della richiesta - Mancata impugnazione della convalida o della proroga - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660373-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

La tempestività della richiesta di proroga del trattenimento dello straniero, a suo tempo convalidato in attesa dell'esame della sua domanda di protezione internazionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 5, del d. lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 5 del d. lgs. n.286 del 1998, deve essere valutata, a prescindere dalla scadenza del periodo di trattenimento inizialmente convalidato o prorogato, tenendo conto della durata massima per essi consentita dalla legge. Tale verifica non è preclusa dalla mancata impugnazione della convalida o della proroga, o dal rigetto dell'eventuale impugnazione, poichè, in virtù dell'art. 15 della Direttiva n. 2008/115/CE, norma self-executing, direttamente applicabile nell'ordinamento interno, deve sempre essere assicurato il diritto al riesame del provvedimento di trattenimento o della sua proroga.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5, Decreto Legisl. 27/05/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Direttive Commissione CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)