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Sez. 5 - , Sentenza n. 23884 del 01/03/2019 Ud. (dep. 29/05/2019) Rv. 277244 - 01

DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Revoca difensore di fiducia – Nomina di nuovo difensore ex art 97 comma 1 cod. proc. pen. - Richiesta di rinvio dell’udienza ex art. 108 cod. proc. pen. - Rigetto - Possibilità – Condizioni – Fattispecie
Stato
decisa il 2019-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277244-01

DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA

In materia di diritto di difesa, il giudice legittimamente non accoglie l'istanza di rinvio avanzata ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen. dal nuovo difensore, nominato ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. in sostituzione di altro revocato, quando l'istanza sia un espediente per procrastinare la definizione del procedimento in violazione dei doveri di lealtà e correttezza che devono orientare l'esercizio del mandato difensivo e delle facoltà processuali. (Nella specie, l'imputato dopo avere saputo che l'udienza del processo, fissata da tempo per la rinnovazione dell'esame da lui stessa richiesta di numerosi testi presenti in aula, era stata rinviata al pomeriggio, in tarda mattinata aveva presentato in cancelleria la revoca del mandato al suo difensore di fiducia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)