Sez. U, Sentenza n. 155 del 29/09/2011 Ud. (dep. 10/01/2012) Rv. 251497 - 01
DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. - Reiterato avvicendamento di difensori in chiusura del dibattimento - Assenza di reali esigenze difensive - Abuso del processo - Configurabilità - Diniego del termine o concessione di termini ridotti - Nullità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA
Il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione. (Fattispecie relativa ad un reiterato avvicendamento di difensori - posto in essere in chiusura del dibattimento, secondo una strategia non giustificata da alcuna reale esigenza difensiva, ma con la sola funzione di ottenere una dilatazione dei tempi processuali con il conseguente effetto della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione - in cui la S.C. ha ravvisato un abuso delle facoltà processuali, inidoneo a legittimare ex post la proposizione di eccezioni di nullità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)