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Sez. 2, Sentenza n. 12306 del 15/03/2016 Ud. (dep. 23/03/2016) Rv. 266772 - 01

DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Termine a difesa - Richiesta di termine non ripondente a reale esigenze difensiva - Abuso del processo - Configurabilità - Nullità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266772-01

DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA

In materia di diritto di difesa, il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non danno luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna esigenza difensiva ma integri un'evidenti tattica dilatoria con abuso del processo. (Nella fattispecie la Corte ha precisato che nell'ipotesi di reiterato avvicendamento di difensori in chiusura del dibattimento, in cui il nuovo difensore di fiducia presente in udienza chieda un termine per discutere la causa, il tribunale, qualora ravvisi l'abuso del diritto alla difesa tecnica, è legittimato a rigettare tale richiesta invitando il difensore a concludere nella stessa udienza e, a fronte del diniego di quest'ultimo, interpretabile come abbandono della difesa, ex art. 108 cod. proc. pen., può far concludere un difensore d'ufficio nominato in sostituzione del difensore di fiducia precedentemente revocato dall'imputato e presente in udienza che rifiuti di discutere).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)