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Sez. 4, Sentenza n. 40680 del 01/10/2024 Ud. (dep. 06/11/2024) Rv. 287258-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Contravvenzione di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada - Accertamenti tossicologici - Scansione procedurale - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287258-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE

Non è configurabile la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica da uso di stupefacenti, di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada nel caso di inosservanza della scansione procedurale prevista dai commi 2, 2-bis, 3 e 4 del medesimo articolo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione che aveva riconosciuto la configurabilità della contravvenzione "de qua" sul rilievo che non era emersa l'impossibilità, prodromica agli ulteriori accertamenti sanitari da parte delle forze dell'ordine, di eseguire il prelievo di sostanza dal cavo orale del conducente).

Cod. Strada art. 187 com. 2, Cod. Strada art. 187 com. 2, Cod. Strada art. 187 com. 3, Cod. Strada art. 187 com. 4, Cod. Strada art. 187 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)