Sez. 4 - , Sentenza n. 21559 del 11/05/2021 Ud. (dep. 03/06/2021) Rv. 281401 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Guida in stato di alterazione da stupefacenti - Conducente coinvolto in un sinistro stradale e sottoposto alle cure mediche – Prelievi ematici effettuati a fini terapeutici – Successivo rifiuto al prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria a fini di indagine - Reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada - Configurabilità – Esclusione – Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE
In tema di guida in stato di alterazione psicofisica da uso di sostanze stupefacenti, il reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada non è configurabile a carico del conducente coinvolto in un incidente stradale e sottoposto a cure mediche presso una struttura sanitaria che, dopo un precedente prelievo ematico effettuato a fini terapeutici, rifiuti l'ulteriore prelievo richiesto dalla polizia stradale esclusivamente a fini di indagine, integrando tale condotta l'esercizio del diritto di opporsi a un accertamento invasivo e "contra legem", scriminato ai sensi dell'art. 51 cod. pen., in quanto l'accertamento della presenza di sostanze stupefacenti nel sangue ben può essere svolto, senza il consenso dell'interessato, sul prelievo ematico effettuato a fini terapeutici.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 187 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)