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Sez. 5, Sentenza n. 6939 del 22/05/2001 (Rv. 546860 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE | Accertamenti tributari - Rilevanza penale - Valore probatorio - Incidenza - Esclusione - Garanzie del processo penale - Rilevanza solo nel suo ambito - Violazione art. 220 D.A.C.P.P. - Conseguenze sul valore delle prove in sede civile - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546860-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE

Poiché la rilevanza penale degli accertamenti tributari non incide sul loro valore probatorio in sede civile e poiché le regole e le garanzie del processo penale hanno valore solo all'interno del medesimo, la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. (che impone il rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato) non fa venir meno il valore probatorio del processo verbale di constatazione, assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., quanto ai fatti in esso descritti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST., Legge 10/07/1982 num. 429 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)